Quaderno I (XVI) § (68) La quistione sessuale e la Chiesa cattolica. Elementi dottrinari

Il canone 1013 dice: «Matrimonii finis primarius est procreatio atque educatio prolis; secundarius mutuum adiutorium et remedium concupiscentiae». I giusristi discutono sull’«essenza» del amtrimonio cattolico, distinguendo fra fine primario e oggetto (primario?): fine è la procreazione, oggetti la copula. Il matrimonio rende «morale» la copula attraverso il mutuo consenso dei coniugi; mutuo consenso espresso senza condizioni limitative. Il paragone con altri contratti (per es. di compravendita) non regge, perché il fine del matrimonio è nel matrimonio in se stesso: il paragone reggerebbe se il marito o la moglie acquistasse diritti di schiavitù sull’altro, cioè potesse disporne come di un bene (ciò che avviene, in parte, per la non riconosciuta uguaglianza giuridica dell’uomo e della donna; in ogni caso non per la persona fisica). Il canone 1015 indica ciò che «consuma» il contratto matrimoniale: è l’atto «quo coniuges fiunt una caro»: «Matrimonium baptizatorum validum dicitue ratum, si nondum consummatione completum est; ratum et consummatum si inter coniuges locum habuerit coniugalis actus, ad quem natura sua ordinatur contractus matrimonialis et quo coniuges fiunt una caro». Il significato di «una caro» è assunto da una frase di Cristo, che la ripete dal Genesi: «Non legistis quia fecit hominem ab initio, masculum et feminam fecit eos et dixit: propterea dimittet homo patrem suum et matrem, et adhaerabit uxori suae et erunt duo in carne una? Itaque jam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus coniunxit, homo non separet» (Matteo, XIX, 4-7). Cioè essa è la copula, non il figlio (che non può essere disgiunto, perché materialmente uno). Il Genesi (II, 21-24) dice: «Dixitque Adam: haec vocabitur virago, quoniam de cviro sumpta est. Quamobrem relinquet homo patrem suum et matrem et adhaerebti uxori suae et erunt duo in carne una». (Sarebbe da vedere se questi elementi possono essere interpretati come giustificanti l’indissolubilità del matrimonio, per cui sono stati rivolti, come contributo della religione cristiana all’introduzione della monogamia, o non significassero in origine solo l’unione sessuale, cioè si contrapponessero alle tendenze «pessimistiche« della «purità» con l’astensione sessuale. Insomma si riferirebbero ai sessi in generale, che sono indissolubili e non a Pietro, Paolo, Giovanni uniti con Caterina, Maria, Serafina). Canone 1082 § 2° «Consensus matrimonialis est actus voluntatis quo utraque pars tradit et acceptat ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem». Il § 1° dello stesso dice: «Ut matrimonialis consensus haberi possit, necesse est ut contrahentes saltem non ignorent matrimonium esse societatem permanentem inter virum et mulierem ad filios procreandos» (dovrebbe giustificare e anzi imporre l’educazione sessuale, perché il presumere che si sappia praticamente significa solo che si è certi che l’ambiente compie questa educazione: e cioè una semplice ipocrisia e si finisce col preferire le nozioni [saltuarie e] «morbose» alle nozioni «metodiche» e educative). In qualche parte esiste [esisteva] la convivenza sessuale di provo e solo dopo la fecondazione avviene [avveniva] il matrimonio (per esempio in piccoli paesi come Zuri, Soddì, ecc. dell’ex-circondario di Oristano): era un costume ritenuto moralissimo e che non sollevava obbiezioni, perché non aveva determinato abusi, né da parte delle famiglie, né da parte del clero: in quei paesi anche matrimoni molto precoci; fatto legato al regime della proprietà sminuzzata, che domanda più di un lavoratore, ma non permette lavoro salariato. Can. 1013 § 2°: «essentiales matrimonii proprietates sunt unitas ac indissolubilitas, quae in matrimonio christiano perculiarem obtinent firmitatem ratione sacramenti». Genesi (I, 27-28): «Masculum et feminam creavit eos, benedixitque illis Deus et ait: Crescite et multiplicamini et replete terram».

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