Nozioni enciclopediche. Bibliografia § (65)

Un Dizionario di Sociologia di Fausto Squillace è stato pubblicato dall’ed. Remo Sandron di Palermo, e il libro ha avuto una seconda edizione interamente rifatta (L. 12). Lo Squillace è scrittore di tendenza sindacalistica, molto superficiale, che non è mai riuscito a emergere accanto ai suoi sodali.


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Passato e presente. Il patto di Londra. § (64)

L’articolo 13 del Patto di Londra stabilisce che, nel caso in cui Francia e Inghilterra avessero aumentato i loro dominii coloniali a spese della Germania, questi due paesi avrebbero riconosciuto come principio che l’Italia avrebbe potuto esigere compensi equi, specialmente nel regolamento delle quistioni concernenti le frontiere delle colonie ecc. La imprecisione e l’ambiguità della formulazione sono connesse al carattere del patto, per cui l’Italia s’impegnava a dichiarare guerra all’Austria e non alla Germania. Questo elemento rimane il fattore centrale della politica estera e di alleanza dell’Italia in quel periodo. Perché si prese questa decisione e come si sapeva dell’atteggiamento che avrebbe preso la Germania? cioè che la Germania non avrebbe, essa, dichiarato guerra all’Italia? Problemi che rimangono ancora insoluti. Elementi per risolverli:

  1. il documento Cadorna che Salandra scrive di non aver conosciuto;
  2. atteggiamento Salandra-Sonnino per cui essi non si associano Giolitti, ma pretendono di «fare la storia» da soli, cioè a beneficio del loro partito, senza però riuscire a dominare le forze politiche dominanti del paese;
  3. atteggiamento Giolitti nel 1918-19, cioè movimenti di Giolitti per una Costituente o almeno per limitazione del potere esecutivo, da cui parrebbe che non sono stati mantenuti dei patti o delle promesse fatte a Giolitti dietro le spalle di Salandra e Sonnino.

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Azione Cattolica § (63)

Sui letterati cattolici cfr «Il Ragguaglio dell’attività culturale e letteraria dei cattolici in Italia, 1932», Firenze, Edizione del «Ragguaglio», 1932, pp. 490, L. 10. Esce dal 1930. (Prefazione di G. Papini).


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Machiavelli § (62)

Una concezione del diritto penale che dev’essere tendenzialmente rinnovatrice. Non può, pertanto, essere trovata, integralmente, in nessuna dottrina preesistente, sebbene sia sottintesa in molte di esse (ma appunto non può essere sottintesa nella così detta scuola positiva, e particolarmente nelle concezioni del Ferri): in che senso? Nel senso che il diritto penale ha una sua funzione nella vita statale, è in un certo rapporto con gli altri momenti di questa vita, e perciò, se muta il contenuto, non muta il rapporto o la forma relativa. Se ogni Stato tende a creare o a mantenere un certo tipo di civiltà e quindi di convivenza, la giustizia (il diritto) sarà uno strumento per questo fine, deve essere elaborato affinché sia più conforme a questo fine, sia la più efficace e produttiva di risultati positivi. Sarà da liberare da ogni forma di trascendenza e di assoluto, praticamente di di fanatismo moralistico, ma non potrà partire dal punto di vista che lo Stato non ha il diritto di punire, se questo termine è ridotto al suo significato di umano, e tenersi al solo punto di vista di una lotta contro la «pericolosità». In realtà lo Stato deve essere concepito come «educatore», in quanto appunto tende a creare un nuovo tipo o livello di civiltà; come ciò avviene? Per il fatto che si opera essenzialmente sulle forze economiche, che si riorganizza e si sviluppa l’apparato di produzione economica, che si innova la struttura, non deve trarsi la conseguenza che i fatti di soprastruttura siano abbandonati a se stessi, al loro sviluppo spontaneo, a una germinazione casuale e sporadica. Lo Stato è una «razionalizzazione» anche in questo campo, è uno strumento di accelerazione e taylorizzazione, opera secondo un piano, preme, incita, sollecita ecc. L’aspetto negativo o repressivo di questa attività è appunto la giustizia penale, il diritto penale, che non può essere staccato da tutto il complesso dell’attività positiva o incivilizzatrice. D’altronde, se non si parte da punti di vista astratti, si vede che il «diritto penale» si è ampliato, ha assunto forme originali ed è stato integrato da una attività premiatrice (da una specie di «gogna della vertù», che non è la filistea istituzione pensata da E. Sue).


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